Manovra finanziaria 2023 e criptovalute: le nuove misure fiscali

Tassazione Criptovalute

Dopo anni di incertezza tra interpelli dell’Agenzia delle Entrate ed interpretazioni, la Manovra Finanziaria 2023 introduce le prime norme vere e proprie in materia di fiscalità delle criptovalute.

Gli articoli dal 31 al 35 del decreto legge sono infatti completamente dedicati alle cosiddette “cripto-attività”, un calderone all’interno del quale, cioè, convergono tutti i tipi di criptovalute senza distinzione di sorta. Le novità sono molteplici, procediamo dunque con ordine andando ad esaminarle una per una.

 

La tassazione delle plusvalenze al 26%

La novità più importante della Manovra Finanziaria 2023 è sicuramente quella introdotta dall’articolo 31 che prende il titolo di “Tassazione delle operazioni in cripto-attività”. Così come suggerito dalle risposte date più volte dall’Agenzia delle Entrate a vari interpelli, questo articolo sancisce l’inserimento delle plusvalenze generate dalle operazioni in cripto-attività tra i redditi diversi, un tipo di redditi sottoposto quindi ad una tassazione del 26%. Tuttavia la norma specifica che d’ora in avanti le cripto-attività non rientrano tra le valute estere ma costituiranno una categoria a sé stante, andando di fatto a eliminare la famosa soglia dei €51.645,69.

Viene quindi sancita una nuova soglia di €2.000 di plusvalenze annuali al di sotto delle quali queste non saranno considerate fiscalmente rilevanti e quindi non comporteranno il pagamento di imposte. 

La norma specifica che lo scambio tra criptovalute aventi le stesse funzioni e caratteristiche non genera le plusvalenze di cui sopra e che, invece, qualunque cessione a terzi di criptovalute, esclusa la donazione, comporta il calcolo delle plusvalenze. Rientrano quindi tra gli eventi fiscalmente rilevanti la vendita di cripto-attività in cambio di valuta a corso legale e la cessione per il pagamento di beni e servizi (compresi quelli decentralizzati).

Se da questi calcoli dovessero sorgere delle minusvalenze, queste saranno riportabili sui 4 anni successivi nel caso in cui superino di €2000 le plusvalenze. Avremo così la possibilità di compensare future plusvalenze generate delle operazioni in cripto-attività con le minusvalenze dei 4 anni passati.

 

Il costo di acquisto delle cripto-attività deve essere documentato o è pari a ZERO

Sempre all’interno dell’articolo 31 il legislatore specifica che “il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”. Questo passaggio è tra i più importanti, vediamo perché con un esempio pratico:

  • Acquisto 10 ETH ad un prezzo di €30.000, 
  • Li sposto su un wallet non custodial decentralizzato
  • Li scambio su un exchange decentralizzato con un WBTC
  • Deposito il WBTC sul mio account exchange e lo vendo a €20.000 

Avendo venduto il BTC questo comporta il calcolo dell’eventuale plusvalenza con la formula:

valore di vendita – costo di acquisto = plus/minusvalenza

Quando andrò a calcolare la mia plusvalenza, se avrò contabilizzato le mie criptovalute e avrò le prove che quel BTC venduto a €20.000 era stato pagato €30.000, allora potrò calcolare come segue: 20.000 – 30.000 = -10.000 (minusvalenza riportabile per i 4 anni successivi).

Se invece non avrò documentato e contabilizzato le mie transazioni, allora il costo di acquisto di quel BTC sarà da inserire come ZERO. Dovrò quindi pagare delle imposte perché non sar in grado di dimostrare che ho realizzato una perdita. 20.000 – 0 = 20.000 (plusvalenza su cui dovrò pagare €3.200 di imposte).

 

La valutazione delle cripto-attività in caso di successione o donazione

Un tempo alcuni commercialisti sostenevano che in caso di successione o donazione le criptovalute andassero considerate a valore di acquisto pari zero in quanto ricevute gratuitamente. Oggi invece la norma stabilisce che nel caso di successione il valore di acquisto sia pari a quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di donazione dovrà invece considerarsi il costo di acquisto sostenuto dal donante per acquistare le cripto-attività donate.

 

Il possesso di cripto-attività non è tassato, ma con la Manovra Finanziaria 2023 arriva l’imposta di bollo

Né il possesso di cripto-attività, né la variazione di valore del proprio patrimonio in crypto da un anno all’altro sono tassati. Le criptovalute vengono però inserite tra i beni sottoposti ad imposta di bollo. Questa imposta è pari al 2 per mille, cioè allo 0,002% di quanto dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi. Il bollo si applica a tutti i residenti sul territorio italiano.

 

Le nuove norme fiscali della Manovra per mettere in regola gli anni passati

Nonostante non ci fosse alcuna norma avente forza di legge ad imporre la dichiarazione delle cripto-attività e la tassazione delle plusvalenze, il legislatore della Manovra Finanziaria 2023 in merito alle criptovalute sembra prendere per buono quanto precedentemente stabilito dall’Agenzia delle Entrate nei suoi interpelli. Vengono quindi stabilite le linee guida per mettere in regola le attività svolte con le proprie cripto-attività negli anni passati. La norma individua due casi:

  • Mancata dichiarazione delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021

Chi non ha dichiarato le proprie cripto-attività all’interno delle dichiarazione dei redditi potrà regolarizzare le proprie criptovalute versando una sanzione dello 0,5% di quanto non dichiarato per ogni anno.

  • Mancata dichiarazione e pagamento delle imposte sulle plusvalenze 

Chi non ha dichiarato le plusvalenze realizzate con le proprie cripto-attività e pagato le conseguenti imposte potrà regolarizzare le proprie criptovalute pagando una sanzione del 3,5% sul loro valore al momento della realizzazione della plusvalenza.

 

La rivalutazione delle cripto-attività al 1° gennaio 2021

Ultima ma non meno importante, nella Manovra Finanziaria 2023, è la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto delle proprie crypto a quella data pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

Questa misura sembra abbia l’obiettivo di agevolare chi ha acquistato le criptovalute a prezzi estremamente più bassi di quelli odierni. Se ad esempio avessi acquistato un BTC a €2.000 nel passato e dovessi venderlo nel 2023 a €30.000, realizzerei una plusvalenza di €28.000 e dovrei pagare un’imposta pari a €4.480.

Supponiamo invece che il prezzo di BTC al 1° gennaio del 2023 sia pari a €28.000 ed io decida di rivalutarlo a quel giorno. In questo caso dovrò corrispondere il 14% calcolato sulla differenza tra il valore di BTC al 1/1/23 (secondo la nostra ipotesi €28.000) e il mio costo di acquisto originario(€2.000):

28.000 – 2.200 = 26.000

26.000 x 14% = 3.640 (da pagare per la rivalutazione)

Quando l’anno prossimo andrò a vendere il mio BTC a €30.000 ecco che andrò a calcolare la mia plusvalenza come segue:

30.000 – 28.000 = 2.000 

2.000 x 26% = 520

Sommando il costo della rivalutazione alla plusvalenza ecco che avrò pagato in totale €4.160 rispetto ai €4.480 sostenuti nel caso in cui non avessi fatto la rivalutazione.

 

In conclusione

Molte delle novità presenti nella Manovra Finanziaria 2023 per le criptovalute rispondono a quesiti lasciati aperti per anni, altre invece impongono ulteriori chiarimenti da parte del legislatore. Tra i punti fermi, c’è sicuramente la necessità d’ora in poi di tenere traccia e contabilizzare le proprie cripto-attività. Il legislatore “lavandosene le mani” lascia spazio purtroppo a verifiche ed accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero mettere in discussione le dichiarazioni anche dei contribuenti più volenterosi se questi non hanno documentato correttamente il valore delle proprie cripto-attività.

 

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