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Agenzia delle Entrate e criptovalute

Fiscalità

02/02/2024

Agenzia delle Entrate e criptovalute: tassazione, obblighi e scadenze dichiarative

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Agenzia delle Entrate e criptovalute: tassazione, obblighi e scadenze dichiarative

In questo articolo non ci addentreremo a fondo nelle questioni che riguardano i dettagli tecnici della finanza decentralizzata o della blockchain.

Infatti, questi aspetti non influiscono sugli aspetti fiscali, ma è importante sottolineare, sin da subito, come le criptovalute siano considerate delle valute virtuali, dato che possono essere utilizzate come strumento di scambio e fungere da unità di conto.

La realtà, quindi, è abbastanza chiara: le criptovalute rappresentano ormai una realtà forte e consolidata nell’ambito della finanza mondiale. Quest’ultimo aspetto è ulteriormente avvalorato dalla quotazione del future del bitcoin, certamente la moneta virtuale più nota e popolare a livello globale.

In più, un alto numero di broker consentono agli utenti di poter usufruire del rapporto di scambio spot tra valute classiche e bitcoin.

Se sei interessato a scoprire come l’Agenzia delle Entrate italiana si rapporta con questo settore, in questa guida ti daremo ogni informazione utile che riguarda la tassazione, gli obblighi e le scadenze dichiarative che derivano dal possesso o dalla vendita di criptovalute da parte di persone fisiche.

In questo modo, avrai uno strumento utile per poterti orientare all’interno della regolamentazione, che certamente continuerà a subire dei cambiamenti e degli sviluppi futuri.

Agenzia Entrate criptovalute: come vengono considerate le monete virtuali?

Quando parliamo di criptovalute ci riferiamo a delle valute virtuali, ovvero degli strumenti digitali di scambio. In linea di massima, la tecnologia grazie alla quale le criptovalute vengono ad esistere e sono scambiate è denominata blockchain.

Possiamo semplificare questa definizione, affermando che le monete virtuali rappresentano una valuta che, in realtà, non esiste fisicamente. Viene generata e scambiata esclusivamente tramite via telematica.

La sua visibilità, quindi, è legata a un preciso codice informatico, conosciuto come chiave di accesso. A livello tecnico, la sicurezza delle criptovalute viene garantita dal sistema di crittografia, che negli anni ha raggiunto livelli di protezione sempre più elevati.

Nel mondo, la moneta virtuale più conosciuta è bitcoin, la cui storia ha inizio nell’ormai lontano 2009. Le problematiche maggiori, connesse a questa tipologia di asset, sono la volatilità e la mancanza di una regolamentazione nelle varie nazioni dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate, tenendo conto del testo contenuto all’interno della circolare 72/E del 2016, considerava le valute digitali al pari di quelle estere. Questo valutazione è rimasta valida fino allo scorso anno. Come vedremo in seguito, dal 2023 in poi vige un altro regime, delineato dall’attuale governo Meloni con la Legge di Bilancio.

Considerando che rappresentano uno strumento di tipo finanziario, con il quale puoi generare un reddito differente, le criptovalute vengono sottoposte a tassazione.

Questo è quanto previsto dall’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Agenzia Entrate criptovalute: il problema del momento impositivo

Nel nostro Paese, la problematica di fondo che riguarda la tassazione delle criptovalute deriva dal semplice fatto che questa non era stata, fino a oggi, appositamente regolamentata da norme specifiche.

Cosa vuol dire? Essenzialmente, si procedeva inquadrando per natura tale attività, così da poter applicare le normative fiscali che fossero quanto più coerenti per assimilazione. Questo modus operandi, però, portava con sé diverse conseguenze legate, più che altro, a fattori di opinabilità.

Fino allo scorso anno, in Italia l’inquadramento fiscale in merito alle monete virtuali derivava da interpretazioni di prassi.

Tutto ciò, contribuiva a rendere la normativa poco chiara e dai confini non definiti. I continui cambiamenti che ruotano attorno alla tassazione delle criptovalute, inoltre, non facevano altro che rendere il tutto sempre più incerto.

È doveroso ricordarti che il ciclo di vita di una moneta virtuale è composto da 3 momenti principali, ovvero:

  • il mining, termine tecnico che possiamo tradurre con creazione;

  • il deposito;

  • lo scambio.

In Italia il momento impositivo corrispondeva alla fase dello scambio.

Questo significa che, quando utilizzi la moneta virtuale per comprare servizi o beni di vario genere, o la scambi con una valuta differente (che può essere sia tradizionale che, in certi casi, anche digitale), questa diventa soggetta a tassazione.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, invece, dobbiamo tener conto soltanto di 2 momenti, che sono:

  • lo scambio, che interessa la tassazione;

  • la detenzione, che riguarda più da vicino il monitoraggio fiscale.

L’inquadramento fiscale per l'Agenzia delle Entrate

Per poter rintracciare il giusto trattamento fiscale di ogni tipologia di attività, quando non è esplicitata una norma ben precisa, occorre riferirsi esclusivamente al suo inquadramento per natura.

Una moneta virtuale rappresenta un sistema ibrido. Presenta, quindi, alcune caratteristiche specifiche che possono farla considerare, allo stesso tempo, sia uno strumento di tipo finanziario sia una valuta o un’attività non materiale.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate considerava le monete virtuali alla stregua di una valuta estera. Questa decisione era stata resa ufficiale dalla Risoluzione 72/E, nel 2016. Come ulteriore supporto a tale interpretazione, era arrivata la sentenza da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea causa C-264/14.

Occorre sottolineare come questa scelta non corrispondeva alla strada legislativa intrapresa, invece, in altre nazioni estere, e non era coerente a parte della dottrina. Nonostante ciò, la nostra giurisprudenza non l’ha mai messa in dubbio, anche se il recente intervento del Legislatore ha modificato tale situazione, dato che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non rappresenta più, a partire dal 2023, il punto di riferimento per i contribuenti italiani.

Ma quali erano le conseguenze dell’assimilazione delle criptovalute a una valuta estera? Per prima cosa, ne derivavano degli obblighi che riguardavano il monitoraggio fiscale. Ciò significa che il sistema di tassazione che veniva applicato è quello previsto dal già citato articolo 67 del TUIR, precisamente al comma 1 lettera c-ter.

Quest’ultimo può essere semplificato, sottolineando come le plusvalenze (che derivano da vendite a termine di monete virtuali) venivano considerate redditi differenti di natura finanziaria, solamente se il tuo ammontare era superiore a 51.645,69 euro per più di 7 giornate lavorative nel corso di tutto l’anno. In questo caso, tale cifra era soggetta a un’imposta sostitutiva pari al 26%.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che bisognava calcolare il valore in euro della giacenza media in criptovalute, tenendo conto del cambio di riferimento al 1° di gennaio dell’anno in cui avviene il presupposto di tassazione.

Gli obblighi dichiarativi per l'Agenzia delle Entrate

È importante ribadire come gli obblighi dichiarativi che interessano il contribuente sono formati dalla tassazione e dal monitoraggio fiscale. Questi due fattori, sono strettamente legati, rispettivamente, alla fase di utilizzo della moneta virtuale e a quella della detenzione.

Per quel che concerne la tassazione, quando si realizzavano le condizioni di imponibilità che sono state previste dall’articolo 67 del TUIR, veniva applicata alla plusvalenza che realizzavi un’imposta sostitutiva del 26%. Inoltre, dovevi anche esporre nel quadro RT del tuo modello Redditi PF questo introito differente di tipo finanziario.

Nell’alternativa in cui volevi o avevi la possibilità di effettuare la presentazione del modello 730, era necessario ugualmente integrare lo stesso quadro. Ovviamente, cambiavano le modalità di compilazione.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di monitoraggio fiscale, che derivano dal possesso delle monete virtuali, occorreva compilare il quadro RW del modello Redditi PF.

Agenzia Entrate criptovalute: cosa sono le plusvalenze e le minusvalenze

Abbiamo accennato alle plusvalenze e alle minusvalenze. È doveroso, quindi, specificare questi concetti, così che il quadro sulla tassazione bitcoin ti sia più chiaro. Se poi vuoi sapere tutto sulla tassazione capital gain criptovalute c’è un articolo del nostro blog dedicato!

Con il termine plusvalenza, nel linguaggio delle monete virtuali, si intende la differenza che vige tra la somma percepita, che equivale al valore di mercato, e il costo per l’acquisto (quest’ultimo deve obbligatoriamente essere provato tramite documenti dettagliati e sicuri).

Quando non è presente il costo d’acquisto, questo verrà valutato come pari a zero. Questo vuol dire che la tassazione viene applicata su tutta la somma percepita, e non solo sulla plusvalenza.

In questo contesto, è fondamentale evidenziare che lo scambio tra differenti criptovalute, caratterizzate da medesime funzioni e peculiarità, non dà vita a plusvalenze soggette a tassazione.

Ciò vuol dire che se passi da un moneta virtuale all’altra, non vai a generare del reddito tassato. Se, invece, converti la criptovaluta in una valuta a corso legale, come ad esempio l’euro, tale operazione ha una valenza fiscale.

Con il termine minusvalenza, intendiamo il contrario di quanto appena affermato per spiegare cos’è la plusvalenza. In breve, non si tratta altro che di una perdita subita attraverso l’uso di uno strumento finanziario. Questo accade nel momento in cui si decide di vendere un’obbligazione o un titolo finanziario a un prezzo più basso di quello d’acquisto.

Alcune precisazioni sulla tassazione delle criptovalute: come evitare di pagare il 26% su tutto l’introito nel 2023

Appurato che se effettuavi un investimento in criptovalute la tassazione prevista fino al 2022 equivaleva al 26%, occorre precisare che è possibile ridurre questa percentuale.

Andiamo ad analizzare i due casi principali in cui vigeva tale regola, ovvero:

  • quando la detenzione di criptovalute superava la soglia di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni consecutivi nel periodo d’imposta;

  • in caso di minusvalenza nell’anno: se effettuavi due operazioni, con un introito di 3 mila euro, ma durante l’anno ne perdevi 10 mila in una sola compravendita, il tuo saldo era in negativo. Ciò voleva dire che non dovevi pagare tasse.

La normativa specificava anche che, superati i 51.645,69 euro, era necessario dichiarare esclusivamente la plusvalenza che avevi ottenuto dalle attività di compravendita. Stessa cosa valeva per i rendimenti che derivavano da azioni come lo yield farming o lo staking.

Oggi, c’è un modo per evitare di pagare il 26% su tutto l’introito. Quando non si è in possesso di tutta la documentazione che attesta il costo di acquisto delle monete virtuali, si può affrancare tale il valore delle criptovalute al 1° gennaio 2023, andando a versare un’aliquota che corrisponde al 14%. Tuttavia, è fondamentale poter dimostrare la liceità dei fondi!

Di recente, come vedremo nelle ultime novità previste dalla Legge di Bilancio 2023, è stato inserito il pagamento di un’imposta di bollo che si riferisce al valore delle monete virtuali che possiedi al termine dell’anno. In questo caso, l’aliquota prevista è pari allo 0,2% all’anno.

Tale tassazione viene applicata anche nel caso in cui non effettui nessuna comunicazione che riguarda la consistenza della moneta virtuale.

Importante sottolineare altri due importanti cambiamenti. Il primo riguarda l’istituzione di una sanatoria che ti permette di metterti in regola con gli anni passaggi, semplicemente pagando una mora.

In più, si possono rivalutare le crypto presenti nel portafoglio al valore del 1° gennaio 2023, soluzione molto conveniente se hai comprato negli anni precedenti a prezzi bassi e hai realizzato un grosso guadagno nel 2023. E’ in effetti la stessa misura di cui si è parlato poco fa in merito alla rivalutazione del valore delle proprie crypto al 1° gennaio 2023.

Le principali novità della Legge di Bilancio 2023: cosa cambia rispetto all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate?

Per le crypto che andranno dichiarate dal 2024 in poi vige un nuovo regime dichiarativo/impositivo, che viene delineato dai commi 126 e ss. dell’art. 1 legge 197, 29/dicembre 2022, conosciuto comunemente come Legge di Bilancio 2023.

Quest’ultima smentisce in larga parte l’impostazione precedente – che equiparava le criptovalute alle valute estere -, dando vita a una nuova categoria di strumenti finanziari detta “crypto-attività”.

Il governo Meloni, dal punto di vista dichiarativo, ha quindi modificato l’art.67 del TUIR. Cosa è successo, quindi, nello specifico? Sono stati finalmente normati i redditi che derivano da investimento in cripto-attività, mentre come abbiamo visto, precedentemente si faceva esclusivo riferimento all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e alla risoluzione AdE 76/2016.

A partire da quest’anno, verranno inquadrati come redditi differenti “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta“.

Con il successivo articolo 68, invece, vengono definiti i significati di plusavalenza, cioè “la differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”, e viene fatta chiarezza su come comportarsi in caso di minusvalenze: “Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2mila euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”.

Con la Legge di Bilancio 2023, quindi, il legislatore si è avvalso di una formulazione molto più ampia, specificando come per cripto-attività si intenda “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere memorizzati o trasferiti in forma elettronica”.

Tale normativa ha un grande vantaggio, ovvero è riuscita a dare un po’ di ordine a una disciplina troppo varia, con alcune precedenti interpretazioni che equiparavano le attività delle criptovalute a quelle delle valute estere.

La legge precisa anche come le attività rilevanti dal punto fiscale, utilizzando le criptovalute, riguardano sia l’acquisto di un servizio, di un bene o di un’altra cripto-attività. Inoltre, rientrano in questo contesto anche gli acquisti di NFT e la conversione in differenti valute FIAT.

Non viene indicata come attività rilevante fiscalmente la permuta tra criptovalute che posseggono le medesime funzioni e caratteristiche.

Agenzia Entrate criptovalute: l'inserimento all'interno della dichiarazione dei redditi a partire dal 2023

È arrivato il momento di andare ad approfondire, nel dettaglio, come dichiararle nel concreto. Precisiamo, sin da subito, che sarà necessario utilizzare il Modello Redditi per Persone Fisiche.

In alternativa, puoi anche avvalerti del modello 730, ma la piattaforma su cui operi deve avere la funzione di sostituto d’imposta. Se consideriamo che tale condizione è alquanto rara, è meglio optare per la prima opzione.

Nella maggior parte dei casi, infatti, chi effettua la dichiarazione dei redditi tramite un modello 730, successivamente dovrà dichiarare le monete virtuali utilizzando anche il modello redditi per persone fisiche. Nel fare questa operazione, occorre specificare l’avvenuta presentazione del 730.

Le sezioni da compilare all’interno del modello redditi PF sono due e sono dedicate alla dichiarazione delle criptovalute:

  • la prima è il quadro RT, che prevede l’obbligo di inserimento dei diversi redditi. Questi verranno tassati di conseguenza. All’interno di tale sezione, poi, è possibile includere i vari strumenti finanziari, oltre alle crypto, come le obbligazioni, gli NFT o le azioni. Si tratta di sistemi che possono generare una plusvalenza. L’imposta viene applicata alle plusvalenze che vanno oltre i 2mila euro, con la solita aliquota del 26%. Sempre nel quadro RT, si possono aggiungere anche le minusvalenze;

  • la seconda sezione del modello è il quadro RW, che serve per poter soddisfare i bisogni di monitoraggio da parte dello Stato italiano. Chiaramente, si tratta di una parte che va obbligatoriamente compilata, salvo che le crypto siano detenute presso operatori autorizzati in Italia.

La compilazione, nel dettaglio, del quadro RW criptovalute

È importante comprendere, per non imbatterti in errori, come compilare in maniera accurata e precisa il quadro RW, che serve per poter dichiarare le criptovalute che conservi all’interno del tuo wallet.

Trovi il quadro RW all’interno del fascicolo II e devi seguire i seguenti step:

  • nella colonna 1 che presenta la voce “Codice titolo possesso”, devi inserire il valore 1, che sta a indicare la proprietà;

  • nella seconda colonna, invece, non devi inserire alcun dato e va lasciata in bianco;

  • la numero 3 va compilata con il codice 14;

  • la colonna 4 va lasciata in bianco;

  • la numero 5 deve riportare il valore 100, che indica il tuo possesso al 100%;

  • nella colonna 6 si inserisce 1, che indica che il valore di riferimento è quello di mercato;

  • nelle colonne 7 e 8, invece, devi mettere il valore di partenza e quello finale espresso in euro;

  • la colonna 20 prevede il flag alla voce “Solo monitoraggio”.

Agenzia Entrate criptovalute: la data delle scadenze dichiarative

Per quanto riguarda la data di scadenza per la presentazione del modello redditi persone fisiche, in cui ricordiamo vanno necessariamente compilati il quadro RT e quello RW, il termine ultimo è il 30 novembre del 2023.

Considerazioni finali: l'importanza di porre attenzione alla tassazione e agli obblighi sulle criptovalute

Se sei interessato agli investimenti in monete virtuali, è importante ricordarti di porre estrema attenzione alla determinazione di eventuali plusvalenze soggette a tassazione.

Nel contempo, non devi tralasciare nemmeno il monitoraggio fiscale, che va riferito al lasso di tempo relativo al possesso delle valute digitali nell’anno. In questi casi, è consigliabile affidarsi a un software contabile specializzato (detto “crypto tax software”), così che la tua situazione possa essere valutata e inquadrata con maggiore chiarezza da un professionista del settore.

In questo modo, avrai l’opportunità e la certezza di capire quali sono i tuoi reali obblighi fiscali e saprai al contempo come effettuare la dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RW.

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