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21/11/2024

L’istanza di rimborso delle plusvalenze crypto al 12,5% è un rischio?

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L’istanza di rimborso delle plusvalenze crypto al 12,5% è un rischio?

Alcune settimane fa si è acceso un dibattito importante sulle plusvalenze delle cripto-attività, legato all’aliquota fiscale applicabile per gli anni 2023 e 2024.

Il nodo della questione è un presunto errore normativo: il Decreto Legge 66/2014 non è stato modificato per adeguare l’aliquota al 26% anche per le cripto-attività, lasciando apparentemente in vigore quella originaria del 12,5%.

L’analisi del Dott. Stefano Capaccioli ha messo in evidenza questa discrepanza normativa rilevante, sottolineando come il principio di legalità tributaria, sancito dall’art. 23 della Costituzione italiana, richieda che ogni imposizione fiscale sia chiaramente definita per legge. Questo ha portato molti investitori a valutare la possibilità di richiedere un rimborso per oltre il 50% delle tasse già versate.

Chi può richiedere il rimborso?

Ogni contribuente ha il diritto di richiedere un rimborso fiscale in caso di incongruenze normative, come previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo 546/1992, che concede fino a 48 mesi dalla data del versamento per presentare istanza. Tuttavia, questo presunto spiraglio normativo nasconde diverse complessità. La procedura richiede un’analisi approfondita della propria posizione fiscale e l’assistenza di professionisti esperti. Inoltre, l’esito rimane incerto, condizionato da interpretazioni giurisprudenziali e da possibili interventi correttivi del legislatore.

Come funziona l’istanza di rimborso

Il procedimento per richiedere un rimborso fiscale non è immediato e si articola in diverse fasi:

  • presentazione dell’istanza: il contribuente deve inviare una richiesta formale all’Agenzia delle Entrate, specificando l’importo delle tasse versate, le ragioni della richiesta e allegando la documentazione necessaria (ricevute, dichiarazioni fiscali, analisi della normativa);

  • attesa della risposta: l’Agenzia ha 90 giorni per fornire una risposta; in caso di silenzio, si configura un rigetto implicito, che apre la possibilità di un ricorso;

  • ricorso alla Commissione Tributaria: se l’istanza viene rigettata, esplicitamente o tacitamente, è possibile presentare un ricorso entro 60 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale; per controversie sotto i €3.000, il rito semplificato elimina l’obbligo di spese legali nei primi due gradi di giudizio;

  • appello alla Commissione Tributaria Regionale: se il ricorso in primo grado viene respinto, il contribuente può presentare appello entro 60 giorni; anche in questa fase, per controversie inferiori a €3.000 non è obbligatorio l’intervento di un avvocato o di un professionista abilitato;

  • ricorso in Cassazione: se anche l’appello viene respinto, il contribuente può ricorrere alla Corte di Cassazione, ma esclusivamente per questioni di legittimità; in questa fase, l’assistenza legale da parte di un avvocato cassazionista è obbligatoria;

  • rimborso esecutivo: in caso di vittoria definitiva, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rimborsare l’importo richiesto, con eventuali interessi legali maturati durante il contenzioso.

Ogni fase del processo richiede una pianificazione strategica. Anche se il rito semplificato può contenere i costi per importi minori, l’incertezza del contenzioso e le contestazioni tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate possono complicare significativamente il percorso. Per casi di maggiore rilevanza o complessità, è essenziale affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario, che possono rafforzare la difesa e gestire eventuali ostacoli.

Sebbene il principio di legalità tributaria offra un valido supporto alle richieste, l’Agenzia potrebbe opporsi facendo leva sul principio di volontà legislativa, sostenendo che l’intento originario fosse chiaramente quello di applicare l’aliquota del 26%. L’istanza di rimborso comporta un certo grado di incertezza, rappresentando un rischio che ogni contribuente deve valutare attentamente prima di intraprendere qualsiasi azione.

Il rischio di interventi legislativi retroattivi

Un elemento cruciale da considerare è il concretizzarsi di un intervento legislativo retroattivo, che potrebbe emergere già nella prossima legge di bilancio ora in fase di emendamento. In casi simili, il Parlamento ha spesso agito rapidamente per correggere lacune normative, introducendo modifiche retroattive che hanno annullato le richieste di rimborso in corso.

In questo contesto, il legislatore potrebbe appellarsi al principio di volontà per sostenere che l’intento originario fosse inequivocabile: estendere l’aliquota del 26% anche alle cripto-attività, come indicato nei dossier parlamentari e negli atti preparatori del Gennaio 2023. La mancata modifica al Decreto Legge 66/2014 potrebbe essere giustificata come un errore tecnico, insufficiente per consentire un’interpretazione differente dell’aliquota applicabile. Questo tipo di intervento rafforzerebbe la posizione dell’Agenzia delle Entrate, invalidando ogni contestazione legale e rendendo vano il percorso intrapreso dai contribuenti.

Una scelta da valutare con cautela

Richiedere il rimborso delle tasse sulle cripto-attività potrebbe sembrare una soluzione allettante, ma comporta dei rischi significativi che vanno valutati attentamente prima di procedere. Le incertezze legali, il rischio di interventi retroattivi e l’approccio rigoroso del contesto giuridico italiano, orientato alla tutela delle finanze pubbliche, rendono questa strada percorribile solo in casi specifici ed in ogni caso senza alcuna certezza sull’esito. È fondamentale che le posizioni fiscali sulle cripto-attività siano ben documentate, con calcoli accurati delle aliquote. Inoltre, è essenziale essere pronti a sostenere tutti i costi dei vari gradi di giudizio.

Prima di agire, la raccomandazione è di valutare attentamente la propria posizione fiscale e analizzare i costi e i benefici del contenzioso. Consultare professionisti qualificati è indispensabile per decidere se questa opzione rappresenti davvero un’opportunità concreta o, al contrario, un rischio troppo elevato da sostenere.

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