Fiscalità
29/11/2024
Le cripto-attività sono ormai una realtà consolidata nel panorama finanziario e il loro impatto si estende anche agli obblighi dichiarativi. Con l’aggiornamento delle FAQ ISEE 2024, in risposta a un interpello, è stato chiarito che le criptovalute rientrano ufficialmente nel patrimonio mobiliare e devono essere dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Anche se non si tratta ancora di una norma definitiva, rappresenta un orientamento prezioso che può essere utilizzato come riferimento per una dichiarazione trasparente e in linea con le aspettative dell’amministrazione finanziaria. Approfittare di queste indicazioni per gestire correttamente le proprie cripto-attività nell’ISEE è una scelta prudente, che aiuta a evitare problemi futuri e a mantenere un quadro fiscale ordinato.
L’ISEE è un indicatore fondamentale per accedere a numerose agevolazioni sociali, e una corretta compilazione è essenziale per evitare errori o contestazioni. In questa guida analizziamo in dettaglio come inserire le cripto-attività nel Quadro FC2 della DSU.
Prima di arrivare ai dettagli, un passo indietro: che cos’è l’ISEE? L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento fondamentale per valutare la condizione economica delle famiglie italiane, utilizzato per accedere a una vasta gamma di agevolazioni sociali, come riduzioni sulle tasse universitarie, sconti sulle bollette o altri benefici statali. L’ISEE ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di richiesta. Tuttavia, è basato sui dati patrimoniali e reddituali di due anni prima. Se una prestazione richiede un aggiornamento dell’ISEE per cambiamenti di reddito, puoi richiedere un ISEE Corrente, che fotografa la situazione più recente.
ISEE 2025 → Utilizza redditi e saldi patrimoniali riferiti al 2023 (saldo al 31/12/2023)
L’ISEE tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare, immobiliare e della composizione del nucleo familiare.
Il trattamento delle cripto-attività nell’ambito dell’ISEE è sempre stato avvolto da un’elevata incertezza normativa. L’assenza di indicazioni precise ha lasciato ampio margine di interpretazione, inducendo molti contribuenti a ometterne la dichiarazione, ritenendo che non rientrassero nei parametri tradizionali del patrimonio mobiliare. Tuttavia, conoscendo il funzionamento del sistema fiscale italiano, è sempre preferibile adottare un approccio prudenziale per proteggersi nel caso di contestazioni.
Le cripto-attività venivano frequentemente trattate in modo analogo ai conti correnti esteri o ad altri strumenti finanziari, utilizzando codici generici che non riflettevano pienamente la natura di questi asset.
Le FAQ ISEE 2024 rappresentano un primo tentativo di chiarire la questione, introducendo codici specifici per la rendicontazione delle cripto-attività in base alla loro tipologia e modalità di detenzione.
Le FAQ ISEE 2024 (FAQ 13, Quadro FC2) confermano che le criptovalute devono essere dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come parte del patrimonio mobiliare. Il codice corretto dipende dalla tipologia del rapporto finanziario, ma in linea generale, la maggior parte degli utenti dovrà usare il Codice 99 nella Sezione II.
Quali codici usare? Dall’interpello al CAF emerge questa distinzione:
Codice 1 (Sezione I – Conti correnti e depositi) → se il rapporto cripto ha caratteristiche di conto corrente (es. se l’account crypto ha un IBAN, permette bonifici, prelievi diretti o funziona come un deposito bancario)
Codice 99 (Sezione II – Altri strumenti finanziari) → per tutte le altre tipologie di rapporti, compresi wallet digitali, conti su exchange e qualsiasi altro servizio crypto non assimilabile a un conto bancario
Se hai un wallet non custodial, un account su un exchange, o tieni criptovalute su una piattaforma senza funzioni bancarie → Codice 99
Questa distinzione garantisce coerenza tra la dichiarazione ISEE e il monitoraggio fiscale (quadro RW) - pur mantenendo le finalità ben distinte - assicurando una corretta valutazione del patrimonio mobiliare per l’accesso a agevolazioni sociali, bonus e prestazioni assistenziali legate all’ISEE.
Le criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro FC2 della DSU, composto da due sezioni. La Sezione II, dedicata alle altre forme di patrimonio mobiliare, è quella corretta per la maggior parte dei rapporti crypto
Tipo rapporto: Codice 99
Identificativo rapporto: nome del wallet o dell'intermediario
Codice fiscale dell’operatore finanziario: se l’intermediario è registrato in Italia, indicare il codice fiscale (recuperabile dall’OAM). Se non disponibile, lasciare il campo vuoto se permesso o indicare ND (non disponibile)
Valore al 31 dicembre: valore di mercato delle crypto in euro
Data inizio e fine: indicare la data di apertura del conto e lasciare il campo fine vuoto se gli asset sono ancora in possesso
Il valore delle cripto-attività da dichiarare nell’ISEE deve essere determinato in modo preciso e documentato. Gli utenti possono ottenere questo dato in modo semplice dai report di CryptoBooks, che aggregano automaticamente il valore consolidato tra tutti gli exchange e wallet utilizzati.
In alternativa, il contribuente deve ricostruire manualmente il valore totale al 31/12, sommando tutte le cripto-attività possedute (comprese stablecoin) su exchange e wallet. È importante ricordare che nel conteggio non vanno inclusi euro o altre valute FIAT detenute su exchange o wallet.
Il valore va determinato seguendo le linee guida della Circolare 30/E del 27 ottobre 2023:
--> Valore di mercato al 31 dicembre
Se disponibile, va utilizzato il prezzo di chiusura pubblicato dalla piattaforma di scambio su cui sono detenute le crypto
Se il valore non è disponibile, si può fare riferimento a piattaforme analoghe o siti specializzati per ottenere una valutazione attendibile
--> Costo d’acquisto (in alternativa)
Se il valore di mercato non fosse reperibile, è ammesso l’uso del costo d’acquisto, purché documentato e verificabile
Le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno di riferimento fanno parte del patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, influenzando il valore complessivo dell’indicatore. Un patrimonio mobiliare elevato può incidere sulla soglia ISEE e, di conseguenza, ridurre l’accesso a determinate agevolazioni e prestazioni sociali.
Un aggiornamento normativo proposto a novembre 2024 ha previsto l’inclusione esplicita delle criptovalute, delle rimesse di denaro consistenti e degli asset detenuti all’estero nel calcolo ISEE, con un’entrata in vigore entro 60 giorni dall’approvazione della norma nel regolamento ISEE (Ansa - Novembre 2024). Resta ancora da vedere quando saranno fornite ulteriori indicazioni ufficiali.
Una compilazione precisa del Quadro FC2 della DSU è essenziale per ridurre il rischio di errori e sanzioni, garantendo una gestione patrimoniale conforme alle normative in continua evoluzione.
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