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10/06/2024

La donazione e le criptovalute: tassazione nel 2024

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La donazione e le criptovalute: tassazione nel 2024

La donazione delle criptovalute è un tema molto caldo e sentito, in quanto a molti succede di regalare crypto ad amici e parenti.

Fino al 2022 c’era molta confusione sul tema e l’Agenzia delle Entrate si era espressa in modo lacunoso e frammentario, con sentenze che di volta in volta specificavano varie casistiche.

Oggi, grazie alla norma dell’art. 1, comma 126, della l. 197/2022 (qui spieghiamo tutta la tassazione crypto in generale), abbiamo una regola specifica che ci dice, seppur in maniera molto sintetica, cosa succede, a livello fiscale, quando doniamo delle cripto-attività a terzi.

Cosa si intende per “donazione” di cripto-attività

La fattispecie della donazione è semplice: si tratta di una alienazione di un proprio bene, cioè la cripto-attività, senza un corrispettivo. Il classico caso è quello del regalo ad un parente o ad un amico.

I dubbi sono due: si tratta di cash-out, quindi è un evento che genera un’obbligazione impositiva? (Ecco una spiegazione di cosa significa cash-out).

Nel caso, dunque, si applica il 26% sulla plusvalenza eventualmente realizzata? E qual è il costo del donatario, ovvero chi riceve la donazione?

Cosa dice la lettera della norma

Come si diceva in apertura, la norma è molto stringata, tuttavia sufficiente a darci delle indicazioni piuttosto specifiche e chiare. Vediamola assieme:

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Come si evince, un primo, fondamentale dubbio è risolto: chi riceve delle criptovalute o un NFT in donazione non li riceve a “prezzo di carico zero”, come da molti suggerito; bensì, si “trasmette” il costo del donante, ovvero colui che ha effettuato la donazione.

Ma non solo: si evince altresì che il donante non paga alcuna imposta, quindi la cessione di una cripto-attività è una fattispecie di alienazione che non costituisce cash-out e non dà, quindi, vita a nessun evento impositivo. Detto in altre parole, quella cripto-attività, anche se di valore molto più consistente rispetto a quello di acquisto originario, non farà scattare nessuna imposta da pagare per chi la dona.

Un esempio pratico

Se la lettera della norma non dovesse essere sufficientemente chiara, vediamolo con un esempio semplice:

Tizio ha acquistato 1 BTC per 30’000,00€. In seguito, Tizio dona a Caio quel BTC (se ne aveva molti, si dovrà utilizzare il metodo “Last In First Out” per determinare quale BTC esattamente, e a quale prezzo, è stato regalato a Caio); al momento della donazione, Bitcoin era quotato 60’000,00€.

Abbiamo quindi diversi dati:

  • per Tizio il suo bitcoin avrebbe potuto generare, in caso di cessione dietro compenso, una plusvalenza cospicua, pari a 30’000,00€;

  • per Caio il bitcoin ricevuto in regalo ha un valore pari a 60’000,00€;

  • Il prezzo di acquisto di quello specifico bitcoin, tuttavia, è, incontrovertibilmente, 30’000,00€.

Secondo la legge, dunque, possiamo rispondere a 3 domande distinte, che in fin dei conti sono quelle che ci interessano:

Il donante paga qualche imposta, quando dona, sulla plusvalenza di 30’000,00€, idealmente - ma non concretamente - realizzata? No, il donante, non realizzando in modo empirico alcuna plusvalenza, in quanto la donazione avviene senza che vi sia un compenso, non genera imposte da pagare sul valore acquisito nel tempo dal bitcoin ceduto.

Il donatario paga qualche imposta al momento della donazione? Anche in questo caso non vi è alcuna imposta da versare per il semplice fatto di aver ricevuto una cripto-attività. Qualcosa di molto simile a ciò che accade per la successione e le criptovalute.

Quale prezzo dovrà considerare il donatario quando vorrà cedere la sua cripto-attività, ai fini fiscali? La scelta è tra 0, in quanto ricevuta gratuitamente, 30’000,00€ che è il prezzo d’acquisto del donante e 60’000,00€ che era il valore di bitcoin al momento della donazione; anche in questo caso la risposta è facile: 30’000,00€, ovvero il prezzo pagato dal donatario per acquistare la cripto-attività, che è come se si “trasmettesse” a chi riceve la donazione.

Tenere i conti è fondamentale

In questi casi assume ancora più importanza il tenere i conti in maniera rigorosa, poiché una cripto-attività acquistata anche molto tempo fa “conserva” il suo prezzo d’acquisto quando viene donata. Chi riceve la donazione dovrà premurarsi di avere il documento che prova l’originale prezzo di acquisto per poterlo poi utilizzare in caso voglia cedere la suddetta cripto-attività.

E se questo documento non fosse reperibile? Questo sarebbe un grosso problema: è sempre la legge che, in modo chiaro ed incontrovertibile, ci dice che se il prezzo di acquisto di una cripto-attività non è documentato con elementi certi e precisi, si assume pari a 0.

Se quel bitcoin dovesse essere venduto a 65’000,00€ da Caio, per il fisco non avrebbe generato una plusvalenza di 5’000,00€ con imposta sostituiva pari a 1’300,00€, bensì una… “pura plusvalenza” di 65’000,00€! Con un’imposta da versare all’erario pari a 16’900,00€, enormemente maggiore rispetto ai 1’300,00€ che avrebbe dovuto pagare se avesse tenuto i conti in ordine e documentati.

Come fare a tenere traccia di tutto

Per evitare questo rischio, che, qualora concretizzatosi, avrebbe portato Caio a versare ben 15’600,00€ in più all’erario di quanto dovuto, bisogna attrezzarsi: conservare tutta la documentazione che si può ottenere dalle piattaforme utilizzate, siano esse exchange, wallet, e così via, utilizzando anche i block explorer delle blockchain utilizzate qualora necessario; inserire, poi, tutto su CryptoBooks, in modo che il software possa tenerne traccia ed effettuare i calcoli automaticamente - tutte le regole sopra esposte sono tenute in considerazione al momento dei calcoli e nei report fiscali forniti! - ed, infine, conservare la documentazione originale, insieme ai report di CryptoBooks, al sicuro, magari in formato cartaceo.

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