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14/07/2025

Regime transitorio MiCA prorogato: cosa significa per chi usa exchange crypto in Italia

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Regime transitorio MiCA prorogato: cosa significa per chi usa exchange crypto in Italia

Il Decreto-Legge 95/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno, ha esteso fino al 30 giugno 2026 il regime transitorio concesso agli operatori italiani di cripto-attività.

Rientrano in questa categoria gli exchange, i wallet custodial e gli altri fornitori di servizi su cripto-attività iscritti nel Registro VASP tenuto dall’OAM. In pratica, se utilizzi un exchange registrato in Italia, stai interagendo con uno di questi soggetti. La proroga è stata introdotta per concedere più tempo agli operatori per adeguarsi al Regolamento MiCAR.

Se il soggetto risulta iscritto alla data del 27 dicembre 2024 infatti, potrà continuare a operare in Italia anche in assenza di autorizzazione CASP ai sensi del Regolamento europeo MiCAR. Si tratta di una proroga operativa che non modifica gli obblighi dichiarativi e fiscali degli utenti, ma che rende necessario comprendere lo status giuridico e regolamentare dei soggetti con cui si interagisce.

MiCAR e periodo transitorio: cosa prevede la normativa

Il Regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) ha introdotto un quadro uniforme per gli operatori di servizi su cripto-attività nell’Unione Europea. A partire dal 30 dicembre 2024, solo gli operatori in possesso di autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP), rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro, potranno erogare tali servizi.

Per agevolare il passaggio al nuovo assetto regolamentare, il legislatore europeo ha previsto un periodo transitorio - con durata variabile a seconda degli Stati - durante il quale i soggetti già registrati a livello nazionale possono proseguire l’attività secondo la normativa vigente. In Italia, il Registro VASP e la vigilanza sono affidati all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Con il Decreto-Legge 95/2025, la fine del periodo transitorio è stata posticipata dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.

Chi può continuare a operare fino al 2026

La proroga introdotta dal DL 95/2025 si applica agli operatori iscritti nel Registro VASP dell’OAM entro il 27 dicembre 2024. Questi soggetti potranno continuare a fornire servizi su cripto-attività fino alla decisione sull’istanza CASP o, al più tardi, fino al 30 giugno 2026, anche in assenza di autorizzazione definitiva.

Il termine per presentare la domanda di autorizzazione MiCAR è stato prorogato di sei mesi: dal 30 giugno 2025 al 30 dicembre 2025.

Il regime transitorio si estende anche alle società appartenenti a gruppi in cui almeno un’entità abbia già inoltrato l’istanza, purché anch’esse iscritte al Registro OAM.

Obblighi verso l’OAM: flussi informativi e contributi

La proroga non sospende gli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’OAM.

Per l’anno 2025, i VASP devono continuare a trasmettere i dati trimestrali relativi alle operazioni effettuate, almeno fino al terzo trimestre incluso. Le scadenze previste sono:

  • 31 luglio 2025 → invio dati del secondo trimestre

  • 31 ottobre 2025 → invio dati del terzo trimestre

La Circolare OAM n. 55/2025 non sembra prevedere l’obbligo di trasmissione per il quarto trimestre 2025, in quanto ricadente in un periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza CASP (30 dicembre 2025) e a ridosso della conclusione del regime transitorio.

La stessa circolare conferma anche gli importi dei contributi dovuti per la gestione della registrazione:

  • € 1.125 di contributo fisso annuo

  • € 0,08 per ciascun cliente comunicato come contributo variabile, con franchigia di €40 in caso di trasmissione riferita a un massimo di 500 clienti.

Conseguenze pratiche per i contribuenti italiani

L’estensione del regime transitorio riguarda esclusivamente l’operatività degli intermediari. Non modifica in alcun modo i tuoi obblighi dichiarativi in quanto contribuente.

Anche utilizzi piattaforme registrate all’OAM che agiscono come sostituto d'imposta per l'imposta di bollo, sei comunque tenuto a:

  • dichiarare le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2024 nel Quadro RW (Modello Redditi PF) o Quadro W (Modello 730), includendo l’eventuale calcolo dell’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (IC) per altre cripto-attività detenute;

  • determinare e dichiarare le plusvalenze o minusvalenze realizzate, nei Quadri RT o T a seconda del modello utilizzato

  • verificare se l’intermediario ha agito come sostituto d’imposta per l’imposta di bollo, in modo da non duplicare il versamento con l’IC.

La proroga del termine non implica alcuna deroga agli obblighi di monitoraggio, tassazione o conservazione documentale.

La natura provvisoria dell’operatore non ti esonera dal dovere di compilare correttamente la dichiarazione e di mantenere la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

Dopo il 30 giugno 2026, solo gli operatori in possesso di autorizzazione MiCAR potranno continuare a fornire servizi crypto in Italia. Se una piattaforma che utilizzi oggi non otterrà l’autorizzazione entro quella data, non potrà più operare legalmente. Dovrai quindi monitorare lo status dell’intermediario nel 2026 e, se necessario, migrare verso soggetti autorizzati.

Perché conoscere lo status dell’operatore è importante

Lo status regolamentare dell’intermediario con cui operi, se agisce in regime transitorio o è già autorizzato secondo MiCAR, incide direttamente sulla qualità della documentazione, sulla localizzazione fiscale del soggetto e sulla solidità della tua dichiarazione. In sede di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può chiederti di giustificare l’origine delle cripto-attività, la residenza fiscale dell’operatore coinvolto e i criteri utilizzati per compilare correttamente i Quadri della dichiarazione fiscale.

Con CryptoBooks, puoi verificare se l’intermediario che utilizzi è iscritto all’OAM, condizione necessaria per operare legalmente in Italia e per accedere alla procedura MiCAR tramite l’autorità italiana, e costruire una dichiarazione coerente con il sistema fiscale italiano, compresi i casi in cui l’operatore agisce o meno come sostituto d’imposta.

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