Fiscalità
16/04/2024
Dal 2023 si deve pagare una nuova imposta sulle proprie criptovalute: stiamo parlando dell'imposta sul valore delle cripto-attività, detta anche "IC" o "IVACA". In questo articolo scopriamo cos'è, come si calcola e quali sono le scadenze da rispettare. Inoltre, c'è anche un minimo di crypto da possedere: continua a leggere e saprai tutto ciò che c'è da sapere!
Nel contesto della tassazione delle cripto-attività, è essenziale distinguere tre aspetti fondamentali per il 2024:
la parte relativa al monitoraggio fiscale, che coinvolge la dichiarazione degli asset crypto posseduti attraverso la compilazione del quadro RW;
il calcolo e il pagamento di un'imposta sul mero possesso delle cripto-attività che è riconosciuta con l’acronimo IC o IVACA che significa “Imposta sul Valore delle Cripto Attività” da rilevare sempre nel quadro RW;
il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze, che comporta implicazioni fiscali rilevanti e richiede il pagamento delle imposte, con il riferimento al quadro RT.
Possiamo parlare di momento dichiarativo per il punto 1) e momento impositivo per i punti 2) e 3). I possessori di criptovalute o per come le chiama il legislatore di cripto-attività, sono dovuti a fotografare ogni anno il loro patrimonio crypto al fisco e pagarci le imposte su due presupposti diversi: il possesso e la generazione di guadagni.
Prendendo come fonti: a) le istruzioni del modello redditi delle persone fisiche 2024 e b) la circolare del 27 Ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che esistono due imposte diverse: l'imposta di bollo e l'imposta sul valore delle cripto-attività. Non bisogna fare confusione poiché l'imposta di bollo è applicata direttamente dall'exchange (se intermediario residente che applica l'imposta di bollo) mentre l'imposta sul valore delle cripto-attività (IC) è quella che va dichiarata nel quadro RW dal contribuente, considerando i propri wallet e gli exchange che non fungono da sostituto d'imposta.
Una novità introdotta dalla legge di bilancio 197/2022 è l'imposta sul valore delle cripto-attività, calcolata come il 2 per mille del valore del portafoglio crypto detenuto al 31 Dicembre dell’anno fiscale e determinata in base ai giorni di detenzione.
In altri termini l'aliquota è dello 0,2% del totale del proprio patrimonio crypto e tecnicamente si calcola moltiplicando la colonna 8 del quadro RW per lo 0,20%. Come abbiamo visto in altri articoli del nostro sito e in una video-guida al quadro RW ed al quadro W su YouTube, la compilazione del quadro RW nel 2024 comporta la compilazione per ogni rigo di ogni crypto e per ogni fonte wallet o conto digitale presso un exchange che si utilizza. Quindi il calcolo dell’IVACA è da fare per ogni crypto e per ogni fonte.
Ad es.: se hai su un Ledger una certa quantità di bitcoin ed ether, dovrai avere 2 righe separate. Se hai poi un wallet Metamask con altri ether e dei MATIC, in totale dovrai inserire 4 righi nel Quadro RW (o W):
1 riga per i bitcoin nel tuo Ledger
1 riga per gli ether nel tuo Ledger
1 riga per gli ether nel tuo Metamask
1 riga per i MATIC nel tuo Metamask
Nel campo 8 si inserisce il valore finale delle criptovalute in possesso cioè il controvalore totale di quella tipologia di crypto che si detiene al 31 dicembre 2023 o al termine del periodo di detenzione su quel wallet o piattaforma.
Nella colonna 10 si deve indicare per quanti giorni abbiamo tenuto quella cripto-attività su quel wallet o piattaforma. Questo perché l’imposta va considerata pro-rata per i giorni in possesso durante l’anno. Quindi se siamo stati possessori di una determinata crypto per 180 giorni allora il calcolo dell’imposta sarà considerato in maniera ponderata su 180/365 giorni.
Il campo 33 e 34 sono quelli fondamentali per il calcolo, infatti dovremo riportare l’imposta sulle cripto-attività calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla pro-rata quota in giorni inserita nella colonna 10 e moltiplicare il tutto per lo 0,20%.
La colonna 34 serve poi ad indicare l’imposta sulle cripto attività dovuta, che sarà pari alla differenza tra l’imposta calcolata nella colonna 33 ed il credito d’imposta spettante, indicato in colonna 12, se presente.
L’ultima riga denominata RW8 presenterà la somma di tutte le righe utilizzate in precedenza per il singolo calcolo dell’IVACA per ogni crypto di ogni nostro wallet o piattaforma.
La regola generale è che la data di versamento ha gli stessi termini delle imposte sui redditi e dunque la data è quella del 30 Giugno. Pagando una maggiorazione dello 0,40% è possibile posticipare la scadenza al 31 Luglio.
Come ti dicevo in apertura, esiste una soglia minima che fa scattare l'obbligo di versamento dell'IC. Vediamo come funziona.
Se l'imposta calcolata risulta inferiore a 12 euro allora non è dovuta. Possiamo esprimere il concetto anche in altri termini: infatti, per un ragionamento puramente matematico sappiamo che se il valore del portafoglio crypto da dichiarare nel quadro RW è inferiore a 6000 euro, allora l'imposta non è dovuta. Insomma, se dai tuoi calcoli risulta che non hai detenuto più di 6000 euro nell'anno precedente, non dovrai alcuna IC!
Questo non significa, tuttavia, che non dovrai dichiarare le tue crypto nel quadro RW. Più semplicemente significa non ci saranno esborsi finanziari per il pagamento dell’imposta.
Come avviene per molte altre imposte in Italia purtroppo anche per l’IC (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) si dovranno pagare gli acconti per l’anno successivo. Questo significa che si presume che la stessa imposta l’anno successivo sarà almeno pari a quella pagata nell’anno in corso creando il classico meccanismo di acconto e saldo.
Considerando il pagamento dell’imposta nell’annualità in corso e l’acconto da versare per l’anno successivo le scadenze per i versamenti possono differire in base all'importo che deve essere versato:
Da 12 Euro e fino ai 51,64 Euro di imposta, non è dovuto alcun acconto per l'anno successivo e si deve solo il saldo, la scadenza per il pagamento è il 30 Giugno;
Da 51,65 Euro e fino ai 257,51 Euro, si pagano saldo e acconto in un'unica rata sempre con scadenza al 30 Giugno;
Se l'imposta è pari o superiore a 257,52 Euro, l'acconto può essere suddiviso in due rate, la prima sarà pari al 40% del saldo e la seconda al 60%. In questo caso di rateizzazione l'ultima scadenza per il pagamento è il 30 novembre.
L’imposta andrà versata utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo 1727 e per il versamento dell’imposta in acconto e a saldo si utilizzeranno i codici tributo 1728 e 1729.
Fino al 2022, il possesso di criptovalute era esente da qualsiasi imposta. Tuttavia, con l'introduzione della legge n. 197 del 27 dicembre 2022, la situazione è cambiata radicalmente: coloro che detengono criptovalute sono ora tenuti a pagare un'imposta di bollo annuale. È importante notare che questa imposta è diversa da quella precedentemente menzionata e viene riscossa attraverso il meccanismo del sostituto d'imposta, un soggetto terzo che si occupa direttamente del pagamento dell'imposta sostituendosi al contribuente. In questo caso, sono gli exchange di criptovalute, o più tecnicamente i VASP (Fornitori di Servizi Legati agli Asset Virtuali), a essere responsabili del pagamento.
Con l'adeguamento alla parte prima allegata al Testo Unico del Bollo, come previsto dai commi 144 e 145 della Legge di Bilancio 2023, è stato stabilito che anche gli intermediari sono tenuti ad applicare un'imposta di bollo del 2 per mille sul valore totale del portafoglio di criptovalute dei propri clienti.
Il valore soggetto all'imposta di bollo è quello alla fine del periodo di rendicontazione, quello al 31 Dicembre di ogni anno. In assenza di tali dati, si utilizzerà il costo di acquisto delle criptovalute, su cui verrà calcolata l'imposta.
Se l'intermediario paga l'imposta di bollo per conto dei suoi clienti, questi ultimi non devono più pagare l'imposta per i fondi crypto depositati presso lo stesso intermediario. In altre parole, per ogni nostro conto (su un exchange o su un wallet), o è stata versata l'imposta di bollo, o si deve versare l'imposta sul valore delle cripto-attività.
Questa è una precisazione importantissima: le più recenti indicazioni del Fisco indicano che anche se l'exchange ha versato l'imposta di bollo per conto nostro sulla base di quanto deteniamo presso di esso, dovremo comunque procedere a dichiarare quanto detenuto su quel conto, mediante compilazione di un rigo specifico nel nostro quadro RW.
La cosa importante da fare, in questi casi, è barrare la casellina "Solo ai fini del monitoraggio fiscale" e quindi non calcolare su tale rigo l'importo dell'IC.
In forza dell’esclusione dell’art. 19, comma 18 bis del Dl 201/2011, l’adempimento non riguarda solo i soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 4 del Dl 167/90. Sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle criptovalute, infatti, tutti i soggetti residenti in Italia, anche se non hanno la residenza fiscale in Italia, che detengono cripto-attività. Questo significa che sono destinatari dell’adempimento anche tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni che svolgono l’attività all’estero e che per previsione normativa si presume residenti in Italia. Nel caso di cripto-attività cointestate, l'imposta è calcolata considerando anche la quota percentuale di possesso.
L’imposta si calcola moltiplicando il valore della criptovalute detenuta alla fine dell’anno solare, oppure al termine del periodo di detenzione, per l’aliquota dello 0,2%. Una volta ottenute le "IC" per ogni crypto detenuta su ogni nostro wallet, il totale va sommato. Ti ricordo che se questo valore è inferiore a 12 Euro, l'imposta non va pagata.
E se non è possibile rilevare il valore al 31 Dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività? Allora, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.
Anche se hanno la stessa aliquota, l'Imposta sul Valore delle Cripte-Attività e l'Imposta di Bollo si distinguono per tempistiche e modalità di versamento. L'imposta di bollo è versata esclusivamente dall'intermediario residente, sollevando i contribuenti da questo adempimento. Invece, l'IC (o "IVACA") va pagata entro il 30 Giugno.
Le sanzioni per il mancato monitoraggio variano dal 3% al 15 % degli importi del valore finale e di solito si applica il minimo della sanzione.
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